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D.P.R. 16/12/1992 n. 4952 . Ogni modifica riguardante la massa complessiva massima o le masse massime sugli assi, o il numero di assi o gli interassi, o gli sbalzi, o l'impianto frenante o i suoi elementi costitutivi è subordinata al rilascio, da parte della casa costruttrice del veicolo, di apposito nulla osta, se non diversamente prescritto dalla casa stessa. Qualora tale rilascio non avvenga per motivi diversi da quelli di ordine tecnico concernenti la possibilità di esecuzione della modifica, il nulla osta può essere sostituito da una relazione tecnica, firmata da persona a ciò abilitata, che attesti la possibilità d'esecuzione della modifica in questione. In tale caso deve essere eseguita una visita e prova presso l'ufficio provinciale della direzione generale della m.c.t.c. Competente in base alla sede della ditta esecutrice dei lavori, al fine di accertare quanto attestato dalla relazione predetta, prima che venga eseguita la modifica richiesta. 3 . L'aggiornamento dei dati interessati dalla modifica viene eseguito dall'ufficio provinciale della direzione generale della m.c.t.c. Cui sia esibito il certificato d'approvazione definitivo della modifica eseguita, oppure dall'ufficio provinciale della direzione generale della m.c.t.c. Che ha proceduto all'ultima visita e prova con esito favorevole. Tale aggiornamento ha luogo mediante l'emissione di un duplicato della carta di circolazione, i cui dati vanno variati o integrati conseguentemente alla modifica approvata. Art. 237. (art. 79 cod. Str.) (efficienza dei veicoli a motore e loro rimorchi in circolazione) 1 . Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento dei veicoli in circolazione sono indicate nello appendice viii al presente titolo. 2 . Le prescrizioni tecniche relative alle caratteristiche funzionali e ai dispositivi di equipaggiamento, di cui alla suddetta appendice viii sono sostituite dalle corrispondenti indicate nelle norme di recepimento delle direttive comunitarie. 3 . In assenza delle direttive comunitarie o in assenza dei regolamenti e delle raccomandazioni internazionali, il ministro dei trasporti può stabilire prescrizioni tecniche in aggiunta o modificative di quelle di cui alla suddetta appendice viii, avuto riguardo alle esigenze della sicurezza, della rumorosità e delle emissioni inquinanti prospettate in ambito comunitario o internazionale. Le prescrizioni tecniche relative alla rumorosità ed alle emissioni inquinanti sono stabilite sulla base dei valori limite fissati, ai sensi della legge 3 marzo 1987, n. 59 con decreto del ministro dell'ambiente di concerto con i ministri dei trasporti e della sanità. Paragrafo 3. Revisioni (art. 80-81 codice della strada) Art. 238. (art. 80 cod. Str.) (elementi su cui devono essere effettuati i controlli tecnici) 1 . Gli elementi che costituiscono l'equipaggiamento dei veicoli, aventi rilevanza ai fini della sicurezza e su cui devono essere effettuati i controlli tecnici di cui all'articolo 80, comma uno, del codice, sono indicati nell'appendice ix al presente titolo rispettivamente per i veicoli soggetti a revisione periodica annuale oppure a revisione periodica biennale. 2 . Le opere di realizzazione degli impianti occorrenti per le operazioni di revisione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi effettuate dalla direzione generale della m.c.t.c. Sono dichiarate di pubblica utilità. 3 . Il ministero dei trasporti - direzione generale della m.c.t.c. Aggiorna con propri provvedimenti la normativa di cui al presente articolo, in relazione all'evolversi della tecnologia relativa all'evolversi della tecnologia relativa ai veicoli ed alle strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro controllo. Art. 239. (art. 80 cod. Str.) (revisioni presso le imprese e requisiti tecnicoprofessionali delle imprese) 1 . La concessione di cui all'articolo 80,comma otto, del codice, può essere rilasciata a singole imprese di autoriparazione che ne facciano direttamente richiesta e che si impegnino a svolgere in proprio l'attività di revisione. Qualora l'impresa sia titolare di più officine presso cui intende effettuare le revisioni, devono essere richieste e rilasciate distinte concessioni per ciascuna delle suddette officine. 2 . Le imprese di cui all'articolo 80, comma otto, del codice, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal ministro dei trasporti, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui al comma indicato, devono possedere i seguenti requisiti: A) essere iscritte in tutte le quattro sezioni del registro di cui all'articolo 2,comma uno, della legge 5 febbraio 1992, n. 122, ovvero in tutte e quattro le sezioni dello speciale elenco previsto dall'articolo 4 della medesima legge; b possedere adeguata capacità finanziaria, dimostrata mediante un'attestazione di affidamento nelle forme tecniche, rilasciata da parte di: 1) aziende o istituti di credito; 2) società finanziarie con capitale sociale non inferiore a 5.000.000.000 di lire; C) avere sede in una delle province per le quali il ministro dei trasporti abbia ritenuto di avvalersi della facoltà di cui all'articolo 80,comma otto, del codice. 3 . Nello atto di concessione deve essere determinato, nei limiti di cui al comma due, lettera c), un importo rappresentante la capacità finanziaria dell'impresa e fissato dal ministro dei trasporti. Siffatto importo può essere aggiornato con il variare delle condizioni economiche dell'impresa. 4 . Le singole officine per le quali vengono rilasciati gli atti di concessione devono essere dotate di locali che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere: A) superficie non inferiore a 120 m; B) larghezza non inferiore a 6 m; C) ingresso avente larghezza ed altezza rispettivamente non inferiori a 2,50 m e 3,50 m. Le officine devono essere altresì permanentemente dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice x al presente titolo nonché di quelle indicate in tutte le tabelle approvate col decreto del ministro dei trasporti di cui all'articolo 3,comma uno, lettera b), della legge 5 febbraio 1992, n. 122. 5 . Sono a carico dell'impresa che richiede la concessione tutte le eventuali spese inerenti i sopralluoghi, effettuati dai funzionari della direzione generale della m.c.t.c., tendenti ad accertare la sussistenza dei requisiti tecnicoprofessionali necessari per ottenere la concessione stessa. Art. 240. (art. 80 cod. Str.) (requisiti dei titolari delle imprese e dei responsabili tecnici) 1 . Il titolare dell'impresa individuale, quando questa si avvalga di una sola officina o, in sua vece e negli altri casi, il responsabile tecnico di cui all'articolo 80, comma nove, del codice, deve possedere i seguenti requisiti personali: A) avere raggiunto la maggiore età; B) non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione; C) non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento; D) essere cittadino italiano o di altro stato membro della comunità europea, ovvero di uno stato anche non appartenente alla comunità europea, con cui sia operante specifica condizione di reciprocità; E) non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'articolo 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali; F) essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata dal competente organo sanitario del comune di esercizio dell'attività; G) aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra o un diploma di maturità scientifica ovvero di un diploma di laurea in ingegneria. 2 . Il responsabile tecnico deve inoltre essere dipendente dell'impresa che ha richiesto la concessione e deve svolgere la propria attività in maniera continuativa presso l'officina per la quale è stata rilasciata la concessione stessa. Il responsabile tecnico non può operare in più di un'officina che effettui il servizio di revisione. Art. 241. (art. 80 cod. Str.) (attrezzature delle imprese abilitate alla revisione dei veicoli) 1 . Le imprese di cui all'articolo 80, comma otto, del codice, per effettuare la revisione dei veicoli immatricolati nelle province individuate dal ministro dei trasporti, al fine dell'affidamento in concessione delle revisioni di cui al comma indicato, devono essere dotate delle attrezzature e strumentazioni indicate nell'appendice x al presente titolo. 2 . Le attrezzature di cui ai punti a), b), c), d), e), f), g) della suddetta appendice devono essere approvate, od omologate nel tipo, dalla direzione generale della m.c.t.c., secondo le prescrizioni dalla stessa stabilite. Le attrezzature di cui ai punti h) ed l) della suddetta appendice devono essere riconosciute idonee, rispettivamente, dall'istituto superiore prevenzione e sicurezza lavoro e dall'ufficio metrico del ministero dell'industria, commercio ed artigianato. 3 . Il ministero dei trasporti - direzione generale della m.c.t.c. Aggiorna con propri provvedimenti la normativa di cui al presente articolo, in relazione all'evolversi della tecnologia relativa ai veicoli ed alle strumentazioni ed attrezzature necessarie per il loro controllo. Art. 242. (art. 81 cod. Str.) (profili professionali che danno titolo all'effettuazione degli accertamenti tecnici) 1 . Gli accertamenti tecnici previsti dal codice sono effettuati dai dipendenti dei ruoli della direzione generale della m.c.t.c. Secondo il quadro di riferimento di cui alla tabella iii.1. Gli accertamenti tecnici menzionati nella lettera a) della succitata tabella riservati alla competenza dei profili professionali di ingegnere direttore coordinatore, ingegnere direttore, ingegnere e ai dirigenti tecnici, possono essere effettuati con la collaborazione degli impiegati appartenenti ai profili professionali di vii e vi qualifica funzionale, abilitati all'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui alle lettere d) e e) della tabella medesima, in conformità alle istruzioni che saranno impartite al riguardo dalla direzione generale della m.c.t.c.. 2 . Le visite e prove di omologazione o di approvazione di veicoli e di dispositivi di cui alla lettera a) della tabella iii.1, possono essere anche effettuate dagli impiegati appartenenti ai profili professionali di vii e vi qualifica funzionale, abilitati all'effettuazione degli accertamenti tecnici di cui alle lettere d) ed e), qualora le suddette visite e prove non richiedano il possesso di cognizioni tecnico/professionali proprie dei profili di cui alla citata lettera a). Con provvedimento del ministro dei trasporti saranno individuati gli accertamenti tecnici non riservati ai diversi profili di ingegnere. 3 . Nel caso che i profili professionali indicati ai commi uno e due siano sostituiti da nuovi profili professionali, il ministro dei trasporti con proprio decreto, stabilisce l'equiparazione tra i profili professionali precedenti e quelli successivamente individuati. 4 . A seguito di innovazioni interessanti lo stato giuridico personale della direzione generale della m.c.t.c., il ministro dei trasporti, con proprio decreto, provvede a stabilire l'equiparazione tra i profili professionali precedenti e le figure professionali indicate con il nuovo ordinamento. Sez. Ii - destinazione ed uso dei veicoli Art. 243. (art. 82 cod. Str.) (caratteristiche costruttive dei veicoli in relazione alla destinazione ed all'uso degli stessi) 1 . Le caratteristiche costruttive dei veicoli, in relazione a quanto disposto dall'articolo 82, comma 7, del codice, devono soddisfare le prescrizioni fissate dall'articolo 227, comma 2, in relazione alla lettera f dell'appendice v al presente titolo. Art. 244. (artt. 84 e 85 cod. Str.) (locazione senza conducente e servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone) 1 . Ai fini della possibile destinazione a locazione senza conducente, gli autoveicoli per trasporto promiscuo e gli autocaravan non sono compresi tra i veicoli destinati al trasporto di persone diversi dalle autovetture di cui allo articolo 84, comma 2, del codice.
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